ANTIFURTO
LEGGI, NORME TECNICHE E CERTIFICAZIONI
Gli impianti di allarme intrusione, in quanto elettrici/elettronici, sono soggetti all’applicazione del D.M. 37/08. (Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 61 del 12 marzo 2008)
Tale decreto ministeriale impone che gli impianti vengano costruiti a regola d’arte e ricorda che gli impianti realizzati secondo le norme tecniche dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché del rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte. (art. 6)
All’art. 5 inoltre il D.M. 37/08 prevede la progettazione obbligatoria per tutti gli impianti antintrusione, indipendentemente dalla complessità e dalla tipologia dell’edificio in cui saranno installati. Il progetto può essere redatto dall’impresa installatrice e in alcuni casi, deve essere redatto da un professionista iscritto ad un albo professionale.
Quindi per rispettare le leggi vigenti la soluzione più semplice è quella di progettare e realizzare gli impianti seguendo le indicazioni fornite dalla CEI per quanto riguarda la parte elettrica.
Attualmente sono in vigore norme di origine europea (identificate dalla sigla EN oppure TS nel caso di una Specifica Tecnica) ed altre esclusivamente nazionali che coprono aspetti non ancora trattati dalle norme europee.
Riportiamo qui di seguito l’elenco delle principali norme attinenti gli impianti di intrusione in vigore al momento della pubblicazione di questo fascicolo.
L’elenco completo e aggiornato delle norme CEI nel settore antintrusione può essere visionato consultando il sito www.ceiweb.it: il comitato tecnico preposto alla formazione di questi sistemi e prodotti è il CT 79, che ha per titolo “Sistemi di rilevamento e segnalazione per incendio, intrusione, furto, sabotaggio e aggressione”.
Pubblicazione |
Anno |
Titolo |
Norma CEI |
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IMPIANTI E SISTEMI DI ALLARME INTRUSIONE E RAPINA |
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CEI 79-3 |
1998 |
Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli impianti antieffrazione e antiintrusione. |
79-3 |
CEI CLC/TS 50131-7 |
2004 |
Sistemi di allarme – sistemi di allarme antintrusione e anti rapina – Parte 7: Guide di applicazione. |
79-41 |
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APPARECCHIATURE PER SISTEMI ANTIINTRUSIONE E ANTIRAPINA |
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CEI 79-2 |
1998+ A1:2010 |
Impianti antieffrazione, antiintrusione, antifurto e antiaggressione – norme particolari per le apparecchiature. |
79-2+ v1 |
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REQUISITI DI SISTEMA |
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CEI EN 50131-1 |
2006+ A1:2010 |
Sistemi di allarme – Sistemi di allarme intrusione e rapina – Parte 1: prescrizioni di sistema. |
79-15+ v1 |
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RIVELATORI |
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CEI EN 50131-2-2 |
2008 |
Sistemi di allarme – sistemi di allarme intrusione e rapina – Parte 2-2. Requisiti per rivelatori a infrarosso passivo. |
79-53 |
CEI EN 50131-2-3 |
2009 |
Sistemi di allarme – sistemi di allarme intrusione e rapina – Parte 2-3. Prescrizioni per rivelatori a microonde. |
79-57 |
CEI EN 50131-2-4 |
2008 |
Sistemi di allarme – sistemi di allarme intrusione e rapina – Parte 2-4 Prescrizioni per rivelatori combinati a infrarossi passivi e a microonde. |
79-54 |
CEI EN 50131-2-5 |
2009 |
Sistemi di allarme – sistemi di allarme intrusione e rapina – Parte 2-5 Requisiti per i rivelatori combinati a infrarossi passivi e a ultrasuoni. |
79-58 |
CEI EN 50131-2-6 |
2009 |
Sistemi di allarme – sistemi di allarme intrusione e rapina – Parte 2-6 Prescrizioni per contatti magnetici. |
79-59 |
CEI CLC/TS
50131-2-7-1 |
2010 |
Sistemi di allarme – sistemi di allarme intrusione e rapina – Parte 2-7-1: Rivelatori di intrusione – Rivelatori di rottura vetro (acustici). |
79-61 |
CEI CLC/TS
50131-2-7-2 |
2010 |
Sistemi di allarme – sistemi di allarme intrusione e rapina – Parte 2-7-2: rivelatori di intrusione – rivelatori di rottura vetro (passivi). |
79-62 |
CEI CLC/TS
50131-2-7-3 |
2010 |
Sistemi di allarme – sistemi di allarme intrusione e rapina – Parte 2-7-3: rivelatori di intrusione – rivelatori di rottura vetro (attivi). |
79-63 |
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APPARATI DI CONTROLLO E INDICAZIONE |
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CEI EN 50131-3 |
2009 |
Sistemi di allarme – Sistemi di allarme intrusione e rapina – Parte 3 Apparati di controllo e indicazione. |
79-60 |
CEI CLC/TS 50398 |
2003 |
Sistemi di allarme – sistemi di allarme combinati ed integrati – requisiti generali. |
79-39 |
CLC/TS 50398 |
2009 |
Sistemi di allarme – sistemi di allarme combinati ed integrati – requisiti generali. |
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DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE |
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CEI CLC/TS 50131-4 |
2008 |
Sistemi di allarme – sistemi di allarme intrusione e rapina – Parte 4 Dispositivi di segnalazione. |
79-52 |
CEI EN 50131-4 |
2010 |
Sistemi di allarme – sistemi di allarme intrusione e rapina – Parte 4 Dispositivi di segnalazione. |
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SISTEMI SENZA FILI |
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CEI EN 50131-5-3 |
2007+ A1:2009 |
Sistemi di allarme – sistemi di allarme intrusione e rapina – Parte 5-3 Requisiti per il collegamento di apparecchiature che utilizzano tecnologia in radiofrequenza. |
79-50+ v1 |
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ALIMENTATORI |
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CEI EN 50131-6 |
2008 |
Sistemi di allarme – sistemi di allarme intrusione e rapina – Parte 6 Alimentatori |
79-27 |
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SISTEMI DI GENERAZIONE DI FUMO |
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CEI EN 50131-8 |
2010 |
Sistemi di allarme – sistemi di allarme intrusione e rapina – Parte 8: Generatori e sistemi di generazione di fumo per applicazioni di sicurezza |
79-64 |
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GENERALE |
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CEI EN 61082-1 |
2007 |
Preparazione di documenti utilizzati in elettrotecnica – Parte 1: regole |
3-36 |
Certificazione del prodotto
La conformità dei prodotti alle norme CEI può essere testimoniata con tre diverse modalità:
- Dichiarazione da parte del costruttore;
- Attestato di conformità, rilasciato da un laboratorio di prova, esso è valido solo per il campione sottoposto a verifica;
- Certificato di conformità del prodotto, rilasciato da un ente di certificazione (indipendente dal costruttore): esso è valido per l’intera produzione di un singolo modello (allegato A);
In generale il certificato di conformità di prodotto, emesso da un ente di certificazione indipendente, ha lo scopo di garantire all’acquirente che un prodotto, inteso non come singolo campione, ma come intera produzione, è costruito conformemente ad una o più norme tecniche. A tal fine l’ente di certificazione esegue prove su uno o più campioni scelti a caso tra la normale produzione e verifica le capacità produttive e di controllo qualità dello stabilimento produttivo.
In Italia i prodotto per gli impianti di allarme intrusione possono essere certificati in conformità alle norme in vigore riportate in tabella di riferimento, da organismi di certificazione. L’acquirente ha evidenza dell’esistenza del certificato di conformità da un marchio visibile sul prodotto.
In assenza del certificato di conformità, l’acquirente può confidare solo sulla dichiarazione del costruttore. L’attestato di conformità non fornisce la certezza che il prodotto acquistato, derivante dalla normale produzione, corrisponda al campione provato in laboratorio.
Attraverso il certificato di conformità l’ente certificatore si rende responsabile di attestare all’acquirente che il prodotto è conforme alle norme.
L’utilizzo di prodotti provvisti di certificato di conformità di prodotto non costituisce una garanzia che l’impianto sia conforme alle norme.
La conformità degli impianti alle norme CEI può essere testimoniata con due diverse modalità:
- Dichiarazione di conformità dell’installatore (es. allegato I);
- Certificato di Installazione e Collaudo rilasciato solo da un installatore registrato presso un organismo di certificazione (allegato B);
IMQ gestisce un sistema di registrazione “Ditte installatrici di sistemi di sicurezza” che ha lo scopo di offrire all’acquirente di un impianto la stessa garanzia fornita all’acquirente di un prodotto tramite il certificato di conformità di prodotto.
La procedura per la concessione della registrazione è stabilita da un apposito Regolamento. E’ prevista poi una serie di azioni per il mantenimento nel tempo della registrazione.
La ditta installatrice può rilasciare il certificato IMQ di conformità dell’impianto solo per gli impianti con livello di prestazione per il quale è stata autorizzata, realizzati nelle zone di registrazione. In ogni caso, la ditta stessa di impegna, con l’accettazione del regolamento, ad eseguire tutti gli impianti, certificati e non, in conformità alle norme CEI.
Il Regolamento prevede inoltre che la ditta impieghi, per la realizzazione degli impianti certificati IMQ, apparecchiature munite di marchio IMQ-A Sistemi di Sicurezza e si sottoponga volontariamente a far verificare periodicamente un certo numero di impianti all’IMQ, scelti a campione tra quelli eseguiti.